Professione Badante Italia
...
candidature di personale al servizio delle
famiglie e dell'anziano
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI
LAVORO DOMESTICO
Decorrenza 1° marzo 2007 – Scadenza 28 febbraio 2011
Art. 1 – Sfera di applicazione
Art. 2 – Indiscindibilità della presente regolamentazione
Art. 3 – Condizioni di miglior favore
Art. 4 – Documenti di lavoro
Art. 5 – Assunzione
Art. 6 – Contratto individuale di lavoro (Lettera di assunzione)
Art. 7 – Assunzione a tempo determinato
Art. 8 – Lavoro ripartito
Art. 9 – Permessi per formazione professionale
Art. 10 – Inquadramento dei lavoratori
Art. 11 – Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
Art. 12 – Prestazioni esclusivamente d’attesa
Art. 13 – Periodo di prova
Art. 14 – Riposo settimanale
Art. 15 – Orario di lavoro
Art. 16 – Lavoro straordinario
Art. 17 – Festività nazionali ed infrasettimanali
Art. 18 - Ferie
Art. 19 – Sospensioni di lavoro extraferiali
Art. 20 – Permessi
Art. 21 – Assenze
Art. 22 – Diritto allo studio
Art. 23 – Matrimonio
Art. 24 – Tutela delle lavoratrici madri
Art. 25 – Tutela del lavoro minorile
Art. 26 – Malattia
Art. 27 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 28 – Tutele previdenziali
Art. 29 – Servizio militare
Art. 30 – Trasferimenti
Art. 31 – Trasferte
Art. 32 – Retribuzione e prospetto paga
Art. 33 – Minimi retributivi
Art. 34 – Vitto e alloggio
Art. 35 – Scatti di anzianità
Art. 36 – Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori
convenzionali del vitto e
dell’alloggio
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Art. 37 – Tredicesima mensilità
Art. 38 – Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art. 39 – Trattamento di fine rapporto
Art. 40 – Indennità in caso di morte
Art. 41 – Permessi sindacali
Art. 42 – Interpretazione del Contratto
Art. 43 – Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo
Art. 44 – Commissione paritetica nazionale
Art. 45 – Commissioni territoriali di conciliazione
Art. 46 – Ente bilaterale
Art. 47 – Cassa malattia Colf
Art. 48 – Previdenza complementare
Art. 49 – Contributi di assistenza contrattuale
Art. 50 – Decorrenza e durata
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di
nazionalità non italiana o apolidi,
comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e
delle convivenze
familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali
caratteristiche del rapporto. Resta
ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata
in tema di collocamento alla
pari dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la
legge 18 maggio 1973, n.304.
Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione
1. Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale
sono, nell'ambito di ciascuno
dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né
quindi cumulabili con altro trattamento,
e sono ritenute dalle parti complessivamente più favorevoli rispetto
a quelle dei precedenti
contratti collettivi.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
1. Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti 'ad
personam'.
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Art. 4 - Documenti di lavoro
1. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore
di lavoro i documenti
necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in
visione i documenti
assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario
aggiornato con tutte le
attestazioni previste dalle norme di legge vigenti, un documento di
identità personale non
scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In
caso di pluralità di rapporti, i
documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di
lavoro con conseguente rilascio di
ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in
possesso del permesso di
soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.
Art. 5 – Assunzione
1. L'assunzione del lavoratore avviene ai sensi di legge.
Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro
(lettera di assunzione), nel quale
andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) data dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari
con meno di 12 mesi di
esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone,
l’anzianità di servizio nel livello
A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza;
e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso
domicilio, valido agli effetti del
rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore
dovrà indicare l’eventuale proprio
domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di
sua assenza da quest’ultimo,
ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della
convivenza, anche in caso di sua
assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
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g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore
di lavoro;
h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in
aggiunta alla domenica, ovvero ad
altra giornata nel caso di cui all'art. 14, ultimo comma;
i) retribuzione pattuita;
l) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la
previsione di eventuali
temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi
familiari (trasferte);
m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
n) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto
di riporre e custodire i propri
effetti personali;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente
contratto.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di
lavoro, dovrà essere scambiata
tra le parti.
Art. 7- Assunzione a tempo determinato
1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto
della normativa vigente, a
fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo,
obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della
relativa lettera nella quale
devono essere specificate le ragioni giustificatrici.
2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto
di lavoro, puramente
occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.
3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il
consenso del lavoratore,
prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore
a tre anni. In questi casi la
proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da
ragioni oggettive e si
riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto
è stato stipulato a tempo
determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà
essere comunque
superiore, compresa la eventuale proroga, ai tre anni.
4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine
alla durata del contratto di
lavoro nei seguenti casi:
- per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel
tempo, anche se ripetitivo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto
la sospensione del rapporto
per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la
propria famiglia residente all’estero;
- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o
fruenti dei diritti istituiti dalle norme di
legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche
oltre i periodi di conservazione
obbligatoria del posto;
- per sostituire lavoratori in ferie;
- per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti
ricoverate in ospedali, case di
cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
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5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato
i datori di lavoro potranno
altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 8 - Lavoro ripartito
1. E’ consentita l’assunzione di due lavoratori che assumono in
solido l’adempimento di
un’unica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una
diversa intesa fra le parti contraenti,
ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente
responsabile dell’adempimento
dell’intera obbligazione lavorativa.
3. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma
scritta. Nella lettera di assunzione
devono essere indicati il trattamento economico e normativo
spettante a ciascun lavoratore in
base al presente contratto collettivo, nonché la misura percentuale
e la collocazione temporale
del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si
prevede venga svolto da ciascuno
dei due lavoratori.
4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i
due lavoratori hanno facoltà di
determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni
fra di loro, nonché di
modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi
orari di lavoro, nel qual
caso il rischio dell’impossibilità della prestazione lavorativa, per
fatti attinenti ad uno dei
coobbligati, è posta in capo all’altro obbligato. Il trattamento
economico e normativo di ciascuno
dei due lavoratori è riproporzionato in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente
eseguita da ciascun lavoratore.
5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di
impossibilità di uno o di entrambi i
lavoratori coobbligati, sono vietate.
6. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il
licenziamento di uno dei lavoratori
coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo
contrattuale. Tale disposizione non trova
applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o su proposta
dell’altro prestatore di lavoro,
quest’ultimo si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione
lavorativa, interamente o
parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si
trasforma in un normale contratto di
lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c. Analogamente è data
facoltà al lavoratore di
indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di
lavoro, egli potrà assumere in
solido la prestazione di lavoro. In ogni caso, l’assenza di intesa
fra le parti comporterà
l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.
Nota a verbale: la Commissione paritetica nazionale di cui all’art.
44 predisporrà il regolamento
per l’attuazione del riproporzionamento di cui al comma 4 del
presente articolo.
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Art. 9 - Permessi per formazione professionale
1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di
servizio presso il datore di lavoro
di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore
di permesso retribuito,
per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per
collaboratori o assistenti
familiari.
Art. 10 - Inquadramento dei lavoratori
1. I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a
ciascuno dei quali corrispondono due
parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “super”:
Livello A
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici,
non addetti all’assistenza di
persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza
professionale (maturata anche
presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i
lavoratori che, in possesso
della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie
mansioni, relative ai profili
lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto
controllo del datore di lavoro.
Profili :
Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza
professionale, non addetto
all’assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei
collaboratori familiari, a livello di
inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. Al compimento
dei dodici mesi di anzianità
questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di
collaboratore generico
polifunzionale;
Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla
pulizia della casa;
Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia;
Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;
Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura
generica del/dei cavallo/i;
Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad
animali domestici;
Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le
grandi pulizie, sia nell’ambito di
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interventi di piccola manutenzione.
Livello A super
Profili:
a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusive mansioni di mera
compagnia a persone
autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;
b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di
vigilanza di bambini in occasione di
assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di
cura.
Livello B
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in
possesso della necessaria
esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni,
ancorché a livello
esecutivo.
Profili:
Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative
al normale andamento
della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di
pulizia e riassetto della
casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di
assistente ad animali domestici,
nonché altri compiti nell’ambito del livello di appartenenza;
Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza
dell’abitazione del datore di lavoro e
relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà,
di custodia;
Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi
interventi di manutenzione;
Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di
interventi, anche complessi, di
manutenzione;
Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al
trasporto di persone ed effetti
familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e
pulizia;
Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per
persone ospiti del datore di
lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore
generico polifunzionale,
oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della
prima colazione per gli ospiti
del datore di lavoro.
Livello B super
Profilo:
Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza
a persone (anziani o
bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività
connesse alle esigenze del vitto e
della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
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Livello C
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in
possesso di specifiche conoscenze
di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei
compiti assegnati, operano con
totale autonomia e responsabilità.
Profilo:
Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai
connessi compiti di cucina,
nonché di approvvigionamento delle materie prime.
Livello C super
Profilo:
Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge
mansioni di assistenza a
persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività
connesse alle esigenze del
vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello D
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in
possesso dei necessari requisiti
professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro
caratterizzate da responsabilità,
autonomia decisionale e/o coordinamento.
Profili:
a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse
all’amministrazione del
patrimonio familiare;
Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative
a tutte le esigenze
connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività
di cameriere di camera, di
stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative
a tutte le esigenze
connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti
della cucina e della dispensa;
Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento
relative a tutte le esigenze
connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di
manutenzione;
Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei
componenti il nucleo familiare.
Livello D super
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Profili:
Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni
di assistenza a persone
non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività
connesse alle esigenze del vitto e della
pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento
relative a tutte le esigenze
connesse all’andamento della casa.
Note a verbale:
1) Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha
diritto all’inquadramento nel
livello corrispondente alle mansioni prevalenti.
2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di
compiere le più importanti
attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di
relazione.
3) La formazione del personale, laddove prevista per l’attribuzione
della qualifica, si intende
conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello
specifico campo oggetto della
propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché
equipollente, anche con corsi di
formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione
regionale e comunque non
inferiore a 500 ore.
Art. 11 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per
discontinue prestazioni
assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti
autosufficienti (bambini, anziani, portatori di
handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B
super, ovvero per
discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti
non autosufficienti, e
conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o
nel livello D super (se
formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia
ricompresa tra le ore 20.00 e
le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella
D allegata al presente contratto,
relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto
dal successivo art. 15 e, per
il personale non convivente, l’obbligo di corresponsione della prima
colazione, della cena e di
un’idonea sistemazione per la notte.
2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno
essere in ogni caso garantite
undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
3. L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da
apposito atto sottoscritto dalle
parti; in tale atto devono essere indicate l'ora d'inizio e quella
di cessazione dell'assistenza e il
suo carattere di prestazione discontinua.
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Art. 12 - Prestazioni esclusivamente d'attesa
1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza
notturna, sarà corrisposta la
retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente
contratto, qualora la durata della
presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore
8.00, fermo restando
l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in
un alloggio idoneo.
2. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse
dalla presenza, queste non
saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite
aggiuntivamente sulla base delle
retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da
tabella C allegata al presente
contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e
limitatamente al tempo effettivamente
impiegato.
3. L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e
scambiato tra le parti.
Art. 13 - Periodo di prova
1. I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente
retribuito di 30 giorni di lavoro
effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super, e di
8 giorni di lavoro effettivo per quelli
inquadrati negli altri livelli.
2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver
ricevuto disdetta s'intende
automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo
di prova va computato a tutti
gli effetti dell'anzianità.
3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere
risolto in qualsiasi momento da
ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore
del lavoratore della
retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti
al lavoro prestato.
4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra
Regione, senza avere
trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non
avvenga per giusta causa, dovrà
essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in
difetto, la retribuzione
corrispondente.
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Art. 14 - Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore
di domenica, mentre le
residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della
settimana, concordato tra
le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività
per un numero di ore non superiore
alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario
di lavoro giornaliero.
2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non
domenicale, esse saranno
retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%,
a meno che tale riposo non sia
goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello
concordato ai sensi del
precedente comma.
3. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora
fossero richieste prestazioni di
lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere
altrimenti soddisfatte, sarà
concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso
della giornata
immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite
con la maggiorazione del
60% della retribuzione globale di fatto.
4. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la
solennizzazione in giorno
diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla
sostituzione, a tutti gli effetti
contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di
accordo, sarà data integrale
applicazione ai commi precedenti.
Art. 15 - Orario di lavoro
1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra
le parti e comunque, fatto salvo
quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore
settimanali, per i lavoratori
conviventi;
8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore
settimanali, distribuite su 5 giorni
oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super,
nonché gli studenti di età compresa
fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei
quali viene conseguito un titolo
riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere
assunti in regime di convivenza
con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà
essere articolato in una delle
seguenti tipologie:
interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non
consecutive,in non più di tre
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giorni settimanali.
A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario
di lavoro osservato nel limite
massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella
prevista dalla tabella B allegata
al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione
dell’intera retribuzione in
natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario
effettivo di lavoro concordato nell’atto
scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la
retribuzione globale di fatto oraria,
se collocate temporalmente all’interno della tipologia di
articolazione dell’orario adottata; le
prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia
saranno retribuite in ogni caso
con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni
previste dall’ art. 16.
3. L’assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto
scritto, redatto e sottoscritto dal
datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l’orario
effettivo di lavoro concordato e la sua
collocazione temporale nell’ambito delle articolazioni orarie
individuate nel stesso comma 2; ai
lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli
istituti disciplinati dal presente
contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di
lavoro e dal lavoratore, contenente
gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale
dell’orario di lavoro concordata
ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di
convivenza di cui al comma 2 e
viceversa.
4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore
consecutive nell'arco della
stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia
interamente collocato tra le ore 6.00 e
le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo
intermedio non retribuito,
normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore
giornaliere di effettivo riposo. È
consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali
ore non lavorate, in ragione
di non più di 2 ore giornaliere.
5. La collocazione dell'orario di lavoro è fissato dal datore di
lavoro, nell'ambito della durata di
cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio
intero per il personale
convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le
parti.
6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt.
11 e 12, è considerato lavoro
notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, che è
compensato, se ordinario, con la
maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria o,
se straordinario, in quanto
prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto
dall’art. 16.
7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio,
saranno effettuate dal
lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
8. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari
o superiore alle 6 ore, ove sia
concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la
fruizione del pasto, ovvero, in
difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore
convenzionale. Il tempo necessario alla
fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare
prestazioni lavorative, sarà concordato
fra le parti e non retribuito.
Art. 16 - Lavoro straordinario
1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa
oltre l'orario stabilito, sia di
12 / 30
giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento.
2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata
giornaliera o settimanale
massima fissata all’art. 15, comma 1, salvo che il prolungamento sia
stato preventivamente
concordato per il recupero di ore non lavorate.
3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di
fatto oraria così maggiorata:
- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate
nell’art. 17.
4. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi,
eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44
settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore
6.00 e le ore 22.00, sono
compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorazione
del 10%.
5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con
almeno un giorno di preavviso,
salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di
riposo notturno e diurno sono
considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al
prolungamento del riposo stesso;
tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e
imprevedibilità.
Art. 17 - Festività nazionali e infrasettimanali
1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla
legislazione vigente; esse
attualmente sono:
1° gennaio,
6 gennaio,
lunedì di Pasqua,
25 aprile,
1° maggio,
2 giugno,
15 agosto,
1° novembre,
8 dicembre,
25 dicembre,
26 dicembre,
S. Patrono.
In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando
l'obbligo di corrispondere la
normale retribuzione.
2. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale
retribuzione giornaliera, il
pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto
maggiorata del 60%.
3. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la
domenica, il lavoratore avrà diritto al
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recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al
pagamento di 1/26 della retribuzione
globale di fatto mensile.
4. Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1
verranno retribuite con 1/26 della
retribuzione globale di fatto mensile.
5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli
effetti civili, ai sensi della
legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il
riconoscimento al lavoratore del
godimento dell'intera giornata nelle festività di cui al comma 1.
Art. 18 – Ferie
1. Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni
anno di servizio presso lo
stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di
ferie di 26 giorni lavorativi.
2. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e
con quelle del lavoratore, dovrà
fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di
diverso accordo tra le parti, da giugno a
settembre.
3. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma
dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003,
n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio
non può essere sostituito dalla
relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.
4. Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno
essere frazionate in non più di
due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione
delle ferie, salvo il caso previsto
al comma 7, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di
maturazione e, per
almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno
di maturazione.
5. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha
diritto per ciascuna giornata ad una
retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto
mensile.
6. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per
il periodo delle ferie, ove non
usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso
sostitutivo convenzionale.
7. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia
necessità di godere di un periodo
di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non
definitivo, su sua richiesta e con
l’accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie
nell'arco massimo di un biennio,
anche in deroga a quanto previsto al comma 4.
8. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento
d'inizio del godimento del periodo di
ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio,
spetteranno al lavoratore stesso tanti
dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i
mesi di effettivo servizio prestato.
9. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di
preavviso e di licenziamento, né
durante il periodo di malattia o infortunio.
Art. 19 - Sospensioni di lavoro extraferiali
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1. Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del
datore di lavoro, sarà
corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi
compreso, nel caso di lavoratore che
usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo
convenzionale, sempreché lo stesso
non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.
Art. 20 – Permessi
1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per
l'effettuazione di visite mediche
documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l'orario di
lavoro.
I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
- lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori
di cui all’art. 15, comma 2;
- lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore
settimanali: 12 ore annue.
Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a
30 ore, le 12 ore saranno
riproporzionate in ragione dell'orario di lavoro prestato.
2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti
su accordo tra le parti.
3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari
conviventi o parenti entro il 2° grado
ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in
caso di nascita di un figlio,
anche per l’ adempimento degli obblighi di legge.
5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque
concessi, per giustificati
motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità
sostitutiva del vitto e dell'alloggio.
Art. 21 - Assenze
1. Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso
tempestivamente giustificate al
datore di lavoro. Per quelle derivanti da malattia si applica l’art.
26 e per quelle derivanti da
infortunio o malattia professionale l’art. 27.
2. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si
verifichino cause di forza
maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento. A tal
fine la relativa lettera di
contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno
inviate all’indirizzo
indicato nella lettera di assunzione, così come previsto dall’art.
6, lett. e) del presente contratto.
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Art. 22 - Diritto allo studio
1. Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore
di lavoro favorirà la frequenza del
lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di
scuola dell'obbligo o di specifico
titolo professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito
mensilmente al datore di
lavoro.
2. Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono
retribuite, ma potranno essere
recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali,
entro l'orario giornaliero,
saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami
stessi.
Art. 23 – Matrimonio
1. In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito
di 15 giorni di calendario.
2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta,
per il periodo del congedo, ove
non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il
compenso sostitutivo
convenzionale.
3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione
della documentazione
comprovante l'avvenuto matrimonio.
Art. 24 - Tutela delle lavoratrici madri
1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici
madri, con le limitazioni ivi indicate,
salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. È vietato adibire al lavoro le donne:
durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo
eventuali anticipi o posticipi previsti
dalla normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella
effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.
Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti, compresi quelli
relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.
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3. Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del
rapporto di lavoro, e fino alla
cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere
licenziata, salvo che per
giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale
periodo sono inefficaci ed
improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta. Le
assenze non giustificate entro i
cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono
da considerare giusta causa
di licenziamento della lavoratrice.
4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo
per cui è previsto il divieto di
licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al
preavviso.
5. si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità
nonché sulle adozioni e sugli
affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate
Art. 25 - Tutela del lavoro minorile
1. Non è ammessa l’assunzione dei minori degli anni 16.
2. E’ ammessa l’assunzione di adolescenti, ai sensi della legge 17
ottobre 1967, n. 977, così
come modificata e integrata dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345,
purchè sia compatibile con le
esigenze particolari di tutela della salute e non comporti
trasgressione dell’obbligo scolastico.
3. E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di
forza maggiore.
4. Sono altresì da osservare le disposizioni dell’art. 4 della legge
2 aprile 1958, n. 339, secondo
cui il datore di lavoro, che intenda assumere e fare convivere con
la propria famiglia un
lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione
scritta di consenso, con
sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del
lavoratore, da parte di chi
esercita la potestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva
comunicazione del licenziamento; il
datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per
lo sviluppo ed il rispetto
della sua personalità fisica, morale e professionale.
Art. 26 – Malattia
1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente
il datore di lavoro salvo
cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario
contrattualmente previsto per
l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenite al datore di
lavoro il relativo certificato
medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della
malattia. Il certificato, indicante la
prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato
mediante raccomandata al
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datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del
certificato medico, salvo che non sia
espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della
spedizione del certificato
medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso
delle ferie o in periodi nei quali i
lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente,
spetta la conservazione del
posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10
giorni di calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si
calcolano nell'anno solare,
intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti
dall’evento.
6. Durante i periodi indicati nel comma 4 decorre in caso di
malattia la retribuzione globale di
fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per
le anzianità di cui ai punti 1, 2,
3 dello stesso comma 4, nella seguente misura:
fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di
fatto;
dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
7. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto
che si riferiscono alle norme di
legge riguardanti i lavoratori conviventi.
8. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e
alloggio, per il personale che ne
usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore
ammalato non sia degente in
ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
9. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la
decorrenza degli stessi.
Nota a verbale:
Le Parti si riservano di modificare il contenuto del presente
articolo non appena sarà stata
attivata la Cassa Malattia Colf di cui all’art. 47.
Art. 27 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale
1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta
al lavoratore, convivente o non
convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10
giorni di calendario;
2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di
calendario;
3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si
calcolano nell'anno solare,
intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti
dall’evento.
3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia
professionale, spettano le prestazioni
previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni e integrazioni.
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4. Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al quale il datore di
lavoro deve denunciare tutti gli
infortuni o malattie professionali nei seguenti termini:
- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti
tali;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di
infortunio o di malattia professionale,
per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di
prosecuzione, per gli eventi
inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti
entro tale termine.
5. La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello
predisposto da parte di detto
istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve
essere rimessa entro gli stessi
termini all'autorità di Pubblica sicurezza.
6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di
fatto per i primi tre giorni di
assenza per infortunio o malattia professionale.
7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e
alloggio, per il personale che ne
usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore
non sia degente in ospedale
o presso il domicilio del datore di lavoro.
8. L’ infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o
di preavviso sospendono la
decorrenza degli stessi.
Art. 28 - Tutele previdenziali
1. Il lavoratore deve essere assoggettato alle forme assicurative e
previdenziali previste dalla
legge, sia nel caso di rapporto in regime di convivenza che di non
convivenza.
2.In caso di pluralità di rapporti in capo allo stesso lavoratore le
forme assicurative e
previdenziali devono essere applicate da ciascun datore di lavoro.
3.E’ nullo ogni patto contrario.
Art. 29 – Servizio militare e richiamo alle armi
Si fa riferimento alle leggi che disciplinano la materia.
Art. 30 – Trasferimenti
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1. In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve
essere preavvisato, per iscritto,
almeno 15 giorni prima.
2. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15
giorni di assegnazione alla
nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione
globale di fatto afferente tale
periodo.
3. Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso
delle spese di viaggio e trasporto
per sé ed i propri effetti personali, ove alle stesse non provveda
direttamente il datore di lavoro.
4. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto
all’indennità sostitutiva del preavviso,
ove non sia stato rispettato il termine di cui al comma 1.
Art. 31 –Trasferte
1. Il lavoratore convivente di cui all’art.15, comma 1, è tenuto,
ove richiesto dal datore di lavoro,
a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la
persona alla cui cura egli è
addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze
secondarie. In tali località il
lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al
lavoratore le eventuali spese
di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni.
Sarà inoltre corrisposta al
lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione
minima tabellare giornaliera, di
cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in
trasferta ovvero si sia recato in
soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui
il relativo obbligo fosse
stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.
Art. 32 - Retribuzione e prospetto paga
1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione
periodica della retribuzione, deve
predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il
lavoratore, firmata dal datore di
lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 33, comprensiva per
i livelli D e D super di uno
specifico elemento denominata indennità di funzione;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 35;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
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d) eventuale superminimo.
3. Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento
retributivo di cui alla lettera d)
del comma 2 sia una condizione di miglior favore 'ad personam' non
assorbibile; dovranno
altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per
le ore straordinarie prestate e
per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali.
4. Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a
rilasciare una dichiarazione dalla
quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno.
Art. 33 - Minimi retributivi
1. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D ed E
allegate al presente contratto e
sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 36.
Art. 34 - Vitto e alloggio
1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione
sana e sufficiente; l'ambiente
di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e morale dello
stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un
alloggio idoneo a salvaguardarne
la dignità e la riservatezza.
3. I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati
nella tabella F allegata al presente
contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art.
36.
di Art. 35 - Scatti anzianità
1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni
biennio di servizio presso lo
stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima
contrattuale.
2. A partire dall'1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili
dall'eventuale superminimo.
3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.
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Art. 36 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori
convenzionali del vitto e
dell'alloggio
1. Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del
vitto e dell'alloggio, determinati
dal presente contratto, sono variati, da parte della Commissione
nazionale per l'aggiornamento
retributivo di cui all'art. 43, secondo le variazioni del costo
della vita per le famiglie di impiegati
ed operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
2. La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali,
entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima
convocazione, e, nelle eventuali
successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione,
in caso di mancato
accordo o di assenza delle parti, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali è delegato dalle
Organizzazioni ed Associazioni stipulanti a determinare la
variazione periodica della
retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura
pari all'80% della
variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed
operai rilevate dall’ ISTAT per
quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari
al 100% per i valori
convenzionali del vitto e dell'alloggio.
3. Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del
vitto e dell'alloggio, determinati
ai sensi dei commi precedenti, hanno decorrenza dal 1° gennaio di
ciascun anno, se non
diversamente stabilito dalle Parti.
Art. 37 - Tredicesima mensilità
1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre,
spetta al lavoratore una
mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in
essa compresa l’indennità
sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a
verbale apposte in calce al presente
contratto.
2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di
servizio, saranno corrisposti tanti
dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di
lavoro.
3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per
malattia, infortunio sul lavoro,
malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di
conservazione del posto e per la
parte non liquidata dagli enti preposti.
Art. 38 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
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1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti
con l'osservanza dei seguenti
termini di preavviso:
per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15
giorni di calendario;
oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30
giorni di calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da
parte del lavoratore.
per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8
giorni di calendario;
oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15
giorni di calendario.
2. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che
usufruiscono con la famiglia di
alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a
disposizione dal medesimo,
il preavviso è di:
30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,
60 giorni di calendario per anzianità superiore.
Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato,
libero da persone e da cose non
di proprietà del datore di lavoro.
3. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla
parte recedente un'indennità pari
alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non
concesso.
4. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così
gravi da non
consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di
lavoro. Il licenziamento non
esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso
il lavoratore.
5. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità
di mancato preavviso.
6. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere
risolto con il rispetto dei termini di
preavviso indicati nel presente articolo.
7. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono
obbligati in solido per i crediti di
lavoro maturati fino al momento del decesso.
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore
ha diritto a un trattamento di
fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio
1982, n. 297, sull'ammontare
delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore
convenzionale di vitto e alloggio: il
totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sonno
incrementate a norma dell'art. 1,
comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente
riproporzionato, e del 75%
dell'aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con
esclusione della quota maturata
nell'anno in corso.
2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e
per non più di una volta all'anno, il
T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.
3. L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al
31 dicembre 1989 va
riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora
inquadrati nella seconda e terza
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categoria.
4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982
l’indennità di anzianità è determinata
nelle seguenti misure:
A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non
convivenza con orario settimanale
superiore alle 24 ore:
1) per l'anzianità maturata anteriormente all'1 maggio 1958:
a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per
ogni anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno
d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21
maggio 1974:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno
d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno
d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno
d'anzianità
b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno
d'anzianità.
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8
giorni per ogni anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978:
10 giorni per ogni anno
d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979:
15 giorni per ogni anno
d'anzianità;
4) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20
giorni per ogni anno
d'anzianità.
Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base
dell'ultima retribuzione e
accantonate nel T.F.R..
5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata
lavorativa si ottiene dividendo
per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26
l'importo della retribuzione media
mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono
essere maggiorati del rateo di
gratifica natalizia o tredicesima mensilità.
Art. 40 - Indennità in caso di morte
1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il
T.F.R. devono corrispondersi al
coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti
entro il 3° grado e agli affini
entro il 2° grado.
2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo
fra gli aventi diritto, deve farsi
secondo le norme di legge.
3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono
attribuite secondo le norme della
successione testamentaria e legittima.
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Art. 41 - Permessi sindacali
1. I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali
delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente contratto, la cui carica risulti da apposita
attestazione
dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, rilasciata all'atto
della nomina, da presentare al
datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la
partecipazione documentata alle
riunioni degli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni
lavorativi nell'anno.
2. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne
comunicazione al datore di
lavoro di norma 3 giorni prima, presentando la richiesta di permesso
rilasciata dalle
Organizzazioni Sindacali di appartenenza.
Art. 42 – Interpretazione del Contratto
1. Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere
in relazione al rapporto di
lavoro, riguardanti l'interpretazione autentica delle norme del
presente contratto, possono
essere demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui
all'art. 44.
2. La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento
della richiesta.
Art. 43 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo
1. È costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali,
composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori e delle Associazioni
dei datori di lavoro stipulanti il presenti contratto.
2.Ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori e ciascuna
associazione dei datori di lavoro
designa il proprio rappresentante nella Commissione, la quale
delibera all’unanimità.
3.La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 33, 34 e
36.
Art. 44 - Commissione paritetica nazionale
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1. Presso l'Ente bilaterale di cui all’ art. 46 è costituita una
Commissione paritetica nazionale,
composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS dei
lavoratori e da uguale numero di
rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti
il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a
quello indicato all’art. 42:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce
all'applicazione del presente
contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni
territoriali di conciliazione;
b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione
di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie
insorte tra le Associazioni territoriali
dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei lavoratori, facenti
capo alle Associazioni ed
Organizzazioni nazionali, stipulanti il presente contratto.
3. La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne
ravvisi l'opportunità o
quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti
stipulanti il presente contratto.
4. Le Parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte
all'anno, in concomitanza con
le riunioni della Commissione di cui all'art. 43.
Art. 45 - Commissioni territoriali di conciliazione
1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative
all’applicazione del presente contratto, sarà
esperito, prima dell’azione giudiziaria, ed in conformità a quanto
disposto dal D. Lgs. 31 marzo
1998, n.80, e successive modifiche ed integrazioni, il tentativo di
conciliazione presso l’apposita
Commissione territoriale di conciliazione, composta dal
rappresentante dell’Organizzazione
sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro cui,
rispettivamente, il lavoratore e
il datore di lavoro conferiscano mandato.
2. Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno
competenti ad esperire il
tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui
agli artt.. 410 e seguenti c.p.c..
Art. 46 - Ente bilaterale
1. L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il
50% da Fidaldo (attualmente
costituita come indicato in epigrafe) e Domina, e per l'altro 50%,
da Federcolf, Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. I componenti spettanti a Fidaldo vengono
indicati esclusivamente da
Fidaldo stessa.
2. L'Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
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1) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi
e studi, al fine di cogliere gli
aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A
tal fine, l'osservatorio dovrà
rilevare:
- la situazione occupazionale della categoria;
- le retribuzioni medie di fatto;
- il livello di applicazione del CCNL nei territori;
- il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle
normative di legge ai lavoratori
immigrati;
- la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;
- i fabbisogni formativi;
- le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
2) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e
qualificazione professionale,
anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti,
nonché di informazione in
materia di sicurezza.
Art. 47 - Cassa malattia Colf
1. La Cassa Malattia Colf eroga le prestazioni per il rimborso del
trattamento economico di
malattia.
2. Le Parti si impegnano a definire in apposito regolamento, entro
il 30 aprile 2007, tempi e
modalità delle prestazioni.
Art. 48 - Previdenza complementare
1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza
complementare per i lavoratori del
settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del
presente contratto.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente
comma le Parti convengono che
il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per
cento della retribuzione utile per il
calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico
del lavoratore sia pari allo 0,55
per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di
fine rapporto.
Art. 49 - Contributi di assistenza contrattuale
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1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt.
42,43, 44, 45, 46 e 47 del presente
contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al
servizio dei lavoratori e dei datori di
lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno
alla riscossione di contributi di
assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale
o assistenziale, ai sensi della
legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo dei bollettini di
versamento dei contributi
previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra
le Parti.
2. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1,
tanto i datori di lavoro che i
rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,03, dei quali
0,01 a carico del lavoratore.
3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione
del costo per il rinnovo
contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui
al presente articolo, i quali,
conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno
natura retributiva, con
decorrenza dal 1 luglio 2007.
Art. 50 - Decorrenza e durata
1.Il presente contratto decorre dal 1 marzo 2007, fatte salve le
diverse decorrenze previste nel
contratto stesso e scadrà il 28 febbraio 2011; esso resterà in
vigore sino a che non sia stato
sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi
almeno 3 mesi prima della data
di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
il contratto s'intenderà
tacitamente rinnovato per un quadriennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza
del presente contratto per
verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
Chiarimenti a verbale.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando
1/26 della retribuzione
mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella
settimana per 52:12:26=1/26
della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di
calendario" si considerano i
trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni
lavorativi" si considerano i
ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di
mese, quando raggiungono o
superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
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5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva
dell'indennità di vitto e
alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli
elementi fruiti.
TABELLE DEI MINIMI RETRIBUTIVI
TABELLA A - LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili)
A 550,00
AS 650,00
B 700,00
BS 750,00
C 800,00
CS 850,00
D 1.000,00 + indennità 150,00
DS 1.050,00 + indennità 150,00
TABELLA B - LAVORATORI DI CUI ART. 15 - 2°CO.(valori mensili)
B 500,00
BS 525,00
C 580,00
TABELLA C - LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari)
A 4,00
AS 4,70
B 5,00
BS 5,30
C 5,60
CS 5,90
D 6,80
DS 7,10
TABELLA D - ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili)
AUTOSUFF. NON AUTOSUFF.
BS 862,50
CS 977,50
DS 1.207,50
TABELLA E - PRESENZA NOTTURNA (valori mensili)
LIV. UNICO 577,50
TABELLA F - INDENNITA' (valori giornalieri)
pranzo e/o colazione 1,637
cena 1,637
alloggio 1,416
totale 4,69
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NOTE:
1. I lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente
CCNL saranno inquadrati nella
nuova classificazione sulla base delle mansioni svolte. Tali nuovi
inquadramenti dovranno in
ogni caso salvaguardare i livelli economici conseguiti in base al
precedente inquadramento,
compresi i futuri aumenti afferenti tale inquadramento, ivi compresi
gli aumenti periodici.
2. Eventuali eccedenze corrisposte, comunque denominate (assegni ad
personam,
superminimi, etc.) saranno riassorbite fino a concorrenza nei nuovi
minimi tabellari. Qualora la
retribuzione globale di fatto dei lavoratori conviventi in atto al
28 febbraio 2007 sia inferiore ai
minimi tabellari determinati dal presente CCNL, differenza sarà
dovuta: quanto al 50%, dal 1
marzo 2007, quanto al restante 50%, dal 1 gennaio 2008.
3. Le Parti si danno atto che la nuova classificazione dei
lavoratori è complessivamente più
favorevole agli stessi della precedente.